Il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 afferma, con il comma 7 dell’Articolo 71, che il datore di lavoro, qualora le attrezzature richiedano conoscenze e/o responsabilità specifiche durante il loro utilizzo (o in caso di riparazione) nella sua azienda, deve fare in modo che i lavoratori incaricati all’uso devono essere informati e formati. Il successivo Articolo 73, dello stesso Decreto Legislativo, ribadisce e dettaglia l’importanza dell’informazione e della formazione sugli strumenti di lavoro messi a disposizione, in quanto entrambe garanti di sicurezza, relativa sia alle condizioni di impiego sia alle situazioni (prevedibili) in cui possono presentarsi anomalìe. Inoltre, sempre il datore deve provvedere a fornire le indicazioni necessarie sui rischi a cui sono esposti i dipendenti utilizzando determinate attrezzature.
Volendo elencare le attrezzature per cui sono necessari corsi di formazione e di aggiornamento periodici, bisogna far riferimento all’Accordo, approvato nella data 22 Febbraio 2012, tra Stato e Regioni che individua, infatti, le macchine, gli apparecchi, gli utensili e gli impianti, e tutte le altre componenti necessari allo svolgimento di processi di produzione:
- PLE – Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE con stabilizzatori, PLE senza stabilizzatori);
- gru per autocarro;
- gru a torre (gru a rotazione in basso, gru a rotazione in alto);
- gru mobili;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli industriali semoventi, carrelli a braccio telescopico e rotativo);
- trattori agricoli forestali (trattori a ruote, trattori a cingoli);
- MMT – escavatori, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili (escavatori idraulici, escavatori a fune, caricatori frontali, terne, autoribaltabili a cingoli);
- pompe per calcestruzzo.
La durata dei corsi di formazione, riguardanti teoria e pratica, dipende dalla tipologia delle attrezzature appena citate.
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