FACTORING: liquidità per le imprese

Quando si parla di factoring si fa riferimento ad un contratto attraverso cui un’impresa cede ad una società specializzata i propri crediti, sia quelli esistenti che quelli che si creeranno in futuro, con lo scopo di ottenere liquidità e una serie di servizi di gestione/amministrazione del credito.

Le aziende fanno ricorso al factoring per avere, in disponibilità immediata, la liquidità necessaria per poter pagare i propri fornitori e proseguire, quindi, con l’attività d’impresa, evitando sofferenze dovute al ritardo dei pagamenti dei vari clienti.

Ricordando che la disciplina della cessione dei crediti d’impresa è contenuta nella Legge 21 febbraio 1991, n. 52, il factoring trova applicazione solo se è presente:

  • un cedente, che deve essere un’impresa che cede il proprio credito commerciale in cambio di liquidità,
  • un factor, che deve essere una società o un ente iscritto in un albo della Banca d’Italia e che ha l’onere di riscuotere l’importo dei crediti;
  • il credito, che deve essere ceduto e che deve riguardare i contratti stipulati dal cedente nell’esercizio d’impresa;
  • il debitore ceduto, che è l’azienda con la quale il cedente ha un contratto di fornitura.

In altri termini, il factoring si può considerare come un’operazione di finanziamento all’impresa.

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